Circolare n. 5/2020 – DECRETO CURA ITALIA
Circolare n. 5 del 20.03.2020 Decreto Cura Italia
CIRCOLARE AI CLIENTI: LO STUDIO SARA’ CHIUSO FINO AL 5 APRILE 2020
SINTESI NOVITA’ – DECRETO CURA ITALIA – del 17 marzo 2020
Remissione nei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi
ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo
2020 che vengono prorogati al 20 marzo 2020.
Sospensioni per settori particolari (occorre verificare il codice ATECO del settore appartenenza)
- prevede sospensione dei versamenti per :-imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator -gestori
d’impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri
natatori; - gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; - attività che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo
e religioso; -gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia,
servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, attività di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili - gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I pagamenti
sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il
prossimo 31 maggio 2020 (cioè 1° giugno, perché il 31 maggio è domenica), oppure rateizzati in un massimo
di cinque quote mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.(ogni eventuale rateizzazione sarà
a cura e calendarizzazione del contribuente).
Sospensioni contributive per altri soggetti
ogni ulteriore adempimento fiscale, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (ad esempio, trasmissione comunicazioni, invio dati,
presentazione dichiarazioni annuali Iva, eccetera) con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, è al 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
Lo stesso articolo dispone, poi, riguardo ai pagamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, lo stop ai versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti per tutti i contribuenti sopra menzionati avverrà entro il 31 maggio 2020
SANIFICAZIONE
Per dare impulso alle attività di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, l’articolo 64 riconosce, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro, fino aun massimo di 20mila euro. Il credito, che sarà “regolato” in trenta giorni – dalla data di entrata in vigore del “Cura Italia” – con un decreto ministeriale, spetta fino a esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.
Lavoro domestico
sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.Ammortizzatori sociali
Ammortizzatori sociali
- datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa possono chiedere CIGO (trattamento ordinario
integrazione salariale) o accesso ordinario(FIS) per 9 settimane al massimo, causale COVID-19. L’assegno è
dato ai lavoratori con più di 5 dipendenti - cassa integrazione in deroga, CIGD, (previo accordo con le organizzazioni sindacali per chi ha più di 5
dipendenti), fino a 9 settimane, per chi ha da 1 a 5 dipendenti. Per le imprese commerciali e agenzie viaggio se hanno più di 50 dipendenti - congedo e indennità per dipendenti e autonomi: possono avere congedo per figli fino a 12 anni, di 15 giorni con indennità a carico INPS pari al 50% retribuzione. In alternativa bonus baby sitting.
- indennità pari a € 600 per mese marzo per autonomi iscritti a gestioni speciali e non obbligatorie.
- sospensione termini licenziamento
FONDO solidarietà MUTUI PRIMA CASA:
possibile avere sospensione fino a 18 mesi delle rate mutuo prima casa
MORATORIA
straordinaria per sostegno piccole e medie imprese che hanno già in essere linee di credito o prestiti tramite banche “sino a revoca”: possibilità di rinviare fino al 30 settembre 2020 (previo accordi con istituto credito)
AGENZIA RISCOSSIONE
sospensione termini versamenti cartelle e avvisi accertamento scadenti entro il 31 marzo 2020, possono essere rinviati al 30 giugno 2020. Gli avvisi bonari NON hanno sospensione.Nessuna sospensione per tributi comunali previsti a Marzo.
LOCAZIONI COMMERCIALI
E’ stato istituito un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in modello F24, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione di soli immobili di categoria C1, per il mese di marzo (ma restano da definire tempi, modalità e limiti e condizioni, il codice tributo non è stato ancora pubblicato).