26 Gen 2023

BUONI SPESA

I buoni acquisto offrono numerosi vantaggi per i dipendenti e le aziende. Grazie alla loro versatilità sono benefit efficaci per tutti i lavoratori, così come premi per la forza vendita, omaggi per i clienti e molto altro.

Tra i vari vantaggi ci sono anche quelli fiscali: i buoni acquisto per i dipendenti, e non solo, sono anche una soluzione molto conveniente dal punto di vista fiscale.

Indice dei contenuti:

  • Un benefit esentasse ma fino a certi limiti
  • I vantaggi fiscali per le aziende
  • Buoni acquisto e vantaggi fiscali per i dipendenti
  • Edenred Shopping oltre la convenienza

Un benefit esentasse ma fino a certi limiti

Tutti questi aspetti vanno nella direzione della convenienza dei buoni acquisto e dei vantaggi economici che offrono, primo fra tutti quello che riguarda l’aspetto fiscale.

Come fringe benefit, i buoni regalo non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per il lavoratore entro una soglia stabilita dal Legislatore fiscale: 258,23 euro come previsto dal TUIR. Quanto ai datori di lavoro (imprenditori individuali o collettivi e lavoratori autonomi), il valore dei buoni acquisto rientra come costo del lavoro e potrà essere dedotto integralmente dal reddito.

I vantaggi fiscali per le aziende

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei buoni acquisto, lato datori di lavoro (imprenditori individuali o collettivi e lavoratori autonomi), la spesa sostenuta è integralmente deducibile.

I buoni regalo sono, infatti, considerati spese connesse al lavoro dipendente (sempre ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 917/1986) e perciò completamente deducibili dal reddito del datore di lavoro.

Fatta tale premessa, questa applicazione sia nel caso in cui l’azienda distribuisca al lavoratore i buoni spesa come benefit in esecuzione di un piano di welfare aziendale, sia nel caso di erogazione diretta, come liberalità (es. regalo aziendale di Natale).

Nel primo caso, i buoni acquisto possono, infatti, essere erogati non solo in virtù di un contratto collettivo di primo (CCNL) o secondo livello (contratto aziendale o territoriale) o regolamento aziendale, ma anche unilateralmente, cioè, per iniziativa volontaria del datore di lavoro, senza negoziazione o accordo con le rappresentanze dei lavoratori.

I buoni spesa sono convenienti dal punto di vista del trattamento fiscale anche quando vengono offerti agli agenti commerciali al raggiungimento degli obiettivi di vendita, così come ad aziende partner, sia che siano distributori che aziende clienti.

Il trattamento fiscale dei buoni acquisto è infatti vantaggioso, non solo quando questi sono erogati come fringe benefit ai dipendenti, ma anche quando sono erogati come premio o incentivo, per esempio, a seguito del raggiungimento un determinato obiettivo. Al configurarsi di tale ipotesi, infatti, i buoni spesa saranno completamente deducibili e l’IVA relativa alla commissione sarà detraibile (art. 15, comma 1, n. 2 e art. 21, comma 2, lett. c del DPR n. 633/1972).

Allo stesso modo del compenso in natura tra due operatori economici (soggetti in rapporto di fatturazione), gli articoli richiamati disciplinano anche lo sconto in natura di prodotti e servizi concordati tra le parti. Di conseguenza, i buoni acquisto potranno essere anche erogati sotto forma di sconto in natura, rientrando anche in questo caso tra i costi deducibili, esattamente come accade con l’utilizzo dei premi.

A ciò, si aggiunge la possibilità per l’azienda di decidere di utilizzare i buoni acquisto come omaggi (ossia premi a titolo gratuito) nell’ambito di campagne marketing. Anche i liberi professionisti possono sceglierli come regali (per esempio, in occasione di ricorrenze o per festeggiare un evento) ad aziende clienti, partner, collaboratori e così via.

In questi casi, in particolare, la deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto dei buoni acquisto che le imprese utilizzano per omaggiare i propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Gli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisto di buoni da regalare, a titolo promozionale, ai propri clienti rientrano nella categoria “residuale” delle spese di rappresentanza (art. 1, comma 1, lett. e) del DM 19 novembre 2018, risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 519/2019).

Di conseguenza, trova applicazione l’art. 108, comma 2, del TUIR (DPR n. 917/86 e DM 19/11/2008), secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di inerenza.

Nel dettaglio, sono considerate inerenti le spese di rappresentanza per erogazioni di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostentamento sia in linea con i criteri di ragionevolezza in quanto idoneo a generare ricavi ed adeguato rispetto all’obiettivo atteso di ritorno economico, nonché coerente con le pratiche commerciali di settore.

Come ribadito, i buoni acquisto rientrano tra le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi erogati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

Pertanto, ai fini della deducibilità dei costi, le spese di rappresentanza sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni.

Restano, in ogni caso, deducibili per il loro intero ammontare le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (omaggi) di valore unitario non superiore a 50 euro.

Quanto all’IVA, invece, essa è indetraibile quando è assolta sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, salvo quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Buoni benzina

Anche i buoni carburante rientrano nella categoria dei benefit anche se, a differenza dei buoni pasto, vengono spesso impiegati anche per omaggiare i propri clienti, oppure per gestire il rifornimento del parco macchine di un’azienda che non ha i requisiti della carta carburante.

Quello che hanno in comune tutti i buoni carburante, siano questi elettronici (e tra questi anche quelli usa e getta proposti, ad esempio, da Tamoil ed Eni) oppure cartacei, sono le agevolazioni fiscali. In modo particolare:

  • i buoni benzina utilizzati come omaggio ai clienti, se sono di importo pari o inferiore ai 50 euro, risultano interamente deducibili, invece, per importi superiori vanno contabilizzati all’interno della voce di costi di rappresentanza (fino a 1,3% fino a 10 milioni, e poi a scalare per scaglioni superiori);
  • per i buoni carburante usati come benefit per i dipendenti, invece l’agevolazione si ha fino a quando non si supera, su base annua, il valore complessivo a dipendente di 258,23 euro. Infatti, essi risultano esenti dall’Irpef per i dipendenti, mentre sono deducibili per l’azienda ai fini Irpef.

I costi variano sia a seconda delle commissioni applicate dai vari gestori della fornitura di carburante (quindi con differenze tra Esso, Q8, Ip, Eni), che in base a varie caratteristiche “fisiche”.

Con i buoni elettronici, tolta la dotazione della carta prepagata ricaricabile, e dei costi di ricarica ove previsti, non ci sono ulteriori costi fissi (possibilità di utilizzarli in modo comodo anche per le macchine). Maggiormente complessi nella gestione invece sono i buoni carburante cartacei, che richiedono anche modalità di fatturazione leggermente più macchinosi.

I buoni carburante comunque sono messi a disposizione in numerosi tagli differenti a seconda dell’emittente (ad esempio Tamoil ha tagli da 5 euro, 10 euro, o 25 euro, mentre Ip 10 euro, 30 euro, 50 euro, 100 euro, 250 euro e 500 euro).

Bonus benzina: chi ne ha diritto?

Il Decreto-legge 5 del 2023 entrato in vigore il 15 gennaio 2023 proroga il decreto Ucraina, riconoscendo anche nel 2023, la possibilità, da parte dei datori di lavoro, di erogare buoni benzina esenti da tasse.

Il Bonus carburante erogato volontariamente, è anche un vantaggio per il datore di lavoro, in quanto lo stesso, potrà scaricare tali costi (integralmente deducibili), dal reddito di impresa, senza pagare nuove imposte o contributi.

Il Bonus benzina oppure carburante 2023, esentasse sino ad un importo di 200 euro, è riconosciuto, dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, esclusivamente a tali lavoratori:

  • ai lavoratori dipendenti privati;
  • agli apprendisti;
  • ai soci delle cooperative;
  • ai lavoratori in smart working.

Sono esclusi i seguenti lavoratori:

  • i collaboratori co.co.co;
  • gli amministratori;
  • i lavoratori occasionali;
  • i lavoratori della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.

L’importo erogato dal datore di lavoro privato, come buoni benzina o beni e servizi, è un contributo volontario, che può essere anche di valore inferiore o superiore a 200 euro, in base ad un accordo sindacale o un regolamento aziendale. Quindi il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere i buoni benzina, anche nel 2023.

I nuovi buoni carburante possono essere anche concessi a lavoratori dipendenti di aziende private come, ad esempio, ai dipendenti di studi professionali o agli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

Gli stessi buoni possono essere cumulati con gli altri buoni benzina, erogati come beni e servizi, fino ad importo di 258,23 euro, in modo tale che l’estinzione contributiva e fiscale, dei due bonus, sia al massimo pari a 458,23 euro.

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