21 Feb 2022

CERTIFICAZIONE UNICA

Certificazione Unica 2022  

Il 16 marzo 2022 rappresenta il termine massimo entro il quale i sostituti d’imposta dovranno inviare le comunicazioni relative alla Certificazione Unica 2022. Con il Provvedimento del 14 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per le comunicazioni relative all’anno 2021 insieme alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

Oltre che i sostituti d’imposta, sono tenuti a inviare la Certificazione Unica 2022 anche i datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS.

Le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la
dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Per la Certificazione Unica 2022 sono rilasciati due diversi modelli:

  • quello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • quello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.

Il modello dovrà essere utilizzato da:

  • chi nel 2021 ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • chi ha corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • chi ha corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
  • titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • tutte le amministrazioni che operano come sostituto di imposta.

 

Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate, deve contenere una serie di informazioni e prevede la compilazione dei seguenti quadri:

  • ilfrontespizio, dove vanno riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • il quadro CT, nel quale si riportano le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • la Certificazione, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati  separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Certificazione Unica 2022: le novità nel modello

Il nuovo modello di Certificazione Unica tiene conto delle modifiche che riguardano il Bonus Irpef di 100 euro (Ex Bonus “Renzi”), introdotto strutturalmente dal D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 e che consiste nel riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2021 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

I punti da 390 a 403 del modello della Certificazione Unica 2022 riguardano proprio il trattamento integrativo. Nelle istruzioni per la compilazione viene specificato che la sezione in questione deve essere sempre compilata, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Certificazione Unica 2022: modalità di trasmissione

La trasmissione deve essere come sempre telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

Il flusso trasmesso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

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