02 Set 2020

Circolare n. 12/2020 – Novità Decreto Agosto

Circolare n. 12/2020 –  Le novità fiscali di agosto: il decreto “Agosto” e i nuovi chiarimenti al decreto “Rilancio”

Sintesi delle novità principali e di maggiore uso.

Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazione (Art. 110)

Sono riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da parte dei soggetti IRES. L’imposta sostituiva è pari al 3% e la rivalutazione è applicabile ai beni che risultano iscritti a bilancio al 31 dicembre 2019, ma non ai beni “merce”. Al fine di affrancare il saldo di rivalutazione l’imposta sostitutiva è fissata al 10%.

A seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, che potrà avvenire in 3 rate annuali di pari importo, si potranno iniziare a dedurre dal reddito i maggiori ammortamenti già dal 2021, mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza si dovrà attendere il 2024.

Un’ulteriore novità prevista dal decreto “Agosto” consiste nel fatto che la rivalutazione può essere effettuata anche su singoli beni, senza dover interessare la complessiva “categoria omogenea”.

Bonus 1.000 euro professionisti (Art. 13)

È prevista l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio ai professionisti iscritti a casse di previdenza private, già beneficiarie dell’indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020.

L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile, mentre i soggetti eventualmente rientranti nella misura per il solo mese di maggio dovranno presentare istanza alla cassa di appartenenza entro il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto, e quindi entro il 14 settembre 2020.

Credito d’imposta per le locazioni commerciali (Art. 77)

È prorogato di un mese il credito d’imposta per i canoni di locazione (compreso leasing) degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive stagionali).

Con il nuovo decreto il credito d’imposta matura anche per il mese di giugno (anche luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali).

[top]