10 Nov 2020

Circolare n. 14/2020 – DECRETO RISTORI BIS

Circolare n. 14/2020 – NOVITA’-SINTESI DECRETO RISTORI BIS  (elaborato del 10 Novembre 2020)

LOMBARDIA zona rossa x COVID fino al 3 dicembre 2020

Contributi a fondo perduto. È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori limitazioni delle loro attività, alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento. È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni ROSSE. Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio (vedi allegato).

Credito d’imposta sugli affitti commerciali

Alle imprese che svolgono le attività che hanno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree ROSSE (all.2 decreto ristori bis), è esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori. Il credito d’imposta potrebbe essere cedibile al proprietario dell’immobile locato, pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Cancellazione della seconda rata dell’IMU. È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU SOLO per le imprese che svolgono le attività (di cui allegato n.2 decreto ristoro bis) che hanno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni ROSSE e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Sospensione dei contributi previdenziali x i dipendenti . Per le attività svolte in zone rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Rinvio del secondo acconto IRES e IRAP per i soggetti a cui si applicano gli ISA. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di IRES e IRAP.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOLO per ALCUNI SOGGETTI che esercitano attività economiche, ora sospese, è previsto il rinvio del pagamento delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre 2020.

La sospensione riguarda:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto,
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto,

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta ( quelle per i dipendenti).
  2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Bonus baby sitter e congedo straordinario. Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

 

ISEE  Dal 9 novembre 2020 è possibile richiedere il bonus oc, di 500 euro per la connessione veloce a Internet, acquisto del pc o tablet. Il Voucher di fase I è dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a euro 20.000 e consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultra larga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet. Il contributo per l’acquisto di personal computer o tablet è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.

Sostegno al terzo settore. Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

 

 

SI RICORDA ALLA SPETTABILE CLIENTELA CHE LO STUDIO FORNIRA’ I CONTEGGI RIGUARDANTI I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE E/O CONTRIBUTI PER LE SCADENZE PREFISSATE IN ORIGINE.

 

OGNI SPOSTAMENTO O DILAZIONE O RATEIZZAZIONE DOVRA’ ESSERE INSERITO NELLA SCADENZIARIO INTERNO A OGNI SONGOLA AZIENDA E GESTITO PERSONALMENTE ALL’INTERNO DELLA STESSA, A CURA E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE.

NON POTENDO LO STUDIO CONOSCERE LE VOLONTA’DI VARIARE E/O LE SINGOLE DISPONIBILITA’ DI LIQUIDITA’ TEMPESTIVAMENTE.

 

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