18 Set 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA aggiornamento

Circolare del 18.09.2018 – Aggiornamento sulla FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA

OBBLIGO dal 1 gennaio 2019: fattura in formato elettronico per operazioni con la pubblica amministrazione, per operazioni tra soggetti con partita IVA, sia ditte individuali che società (B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita IVA (B2C).

Il soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche (anche tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate).

La fattura elettronica non modificano i tempi delle registrazioni e versamenti IVA.

Le fatture cartacee non andranno più emesse (tranne per i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fatture), però il consumatore può richiedere la copia cartacea dell’originale in formato elettronico.

La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, e dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia dell’Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti.

Se la fattura elettronica viene scartata il sistema invia un messaggio di “scarto” entro 5 giorni dall’invio.

Se ciò accade, la fattura si considera non emessa e l’emittente può procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura, con lo stesso numero e data; oppure emettere un documento con nuovo numero e data per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdi). Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche IVA, è consigliabile trasmettere la fattura 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

ESCLUSIONE per tutti gli imprenditori e i professionisti che adottano un regime speciale (“minimi” – “forfettari”). I seguenti soggetti ricevono l’e-fatture ma loro continueranno ad emettere documenti cartacei.

Per i soggetti non residenti in Italia non è consentito emettere la fattura elettronica. Tuttavia per le operazioni con l’estero vi è l’obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento c.d. “esterometro”.

 

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