07 Gen 2020

Circolare n. 1/2020 – Novità 2020

Circolare n. 1 del 07.01.2020 – Novità Gennaio 2020 

La legge di bilancio 2020 ha introdotto innumerevoli novità decorrenti dal 01/01/2020. Vi sintetizzo
quelle che, a mio avviso, sono di maggior utilizzo e colgo l’occasione per ricordarvi i consueti
adempimenti utili.

Limiti all’utilizzo del contante

Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure:
– dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;
– a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Tracciabilità detrazioni

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% in dichiarazioni dei redditi, prevista
dall’articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta SOLO in caso di pagamento della
spesa con strumenti tracciabili,
intendendo come tali:
– versamenti bancari o postali;
– carte di debito, di credito e prepagate;
– assegni bancari e circolari.
Resta valido il pagamento in contanti per:
– medicinali e dispositivi medici e
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Deducibilità IMU

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell’IMU assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al
50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Unificazione IMU-Tasi

A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l’eccezione della Tari, e viene rimodulata l’IMU.

Sgravio contributivo per apprendistato giovanile

Viene previsto per l’anno 2020, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, uno sgravio contributivo
integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto
periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di
contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni
di contratto successivi al terzo.

Proroga detrazione risparmio energetico

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires,
nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica
degli edifici (c.d. ecobonus). Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020 per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Credito di imposto investimento beni strumentali nuovi

Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo
credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo
credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di
sostegno del “Piano industria 4.0”.

Bonus facciate

Viene introdotta una detrazione dall’imposta IRPEF lorda in misura pari al 90% per le spese documentate,
sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna degli edifici.

Estromissione beni immobili imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con
versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del
31 ottobre 2019.

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per società di capitali.
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa.
La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata
nell’inventario e nella Nota integrativa.
Le imposte sostitutive e il versamento
Si applicano le seguenti imposte sostitutive:
– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a
decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili

VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI IN USO PROMISCUO

nuove regole dal 1° luglio 2020.
La legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede, all’art. 1, commi 632-633, una
modifica alla determinazione del fringe benefit, in caso di auto concesse in uso promiscuo, per la
maggior parte del periodo d’imposta, ai dipendenti.
Quando le condizioni concrete dell’azienda lo consentono (presenza di dipendenti e adeguati rapporti
instaurati con questi), la soluzione dell’uso promiscuo al dipendente si dimostra di impressionante
vantaggio (fiscale) rispetto alle altre possibili forme di utilizzo del veicolo.
Oggi l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, prevede infatti, che:
· per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente,
· costituisce fringe benefit il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale
di 15.000 Km., calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente

Regime forfettario

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.
In particolare:
– viene reintrodotto il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non
può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati
ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato
dall’imprenditore o dai suoi familiari;
– viene inibito il regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
– è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di
accertamento è ridotto a 4 anni;
-per i soggetti tenuti all’emissione di scontrini fiscali è imposto l’obbligo di utilizzo di sistemi elettronici con invio
telematico all’Agenzia Entrate

Modifiche ai versamenti

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella
misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in
caso di versamento unico.

Cessazione partite IVA e divieto di compensazione

A mezzo dell’inserimento di 3 nuovi commi nell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi
dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a
prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano
maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.
L’obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da
eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente
in via telematica

Controllo sulle compensazioni a rischio

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al
contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni
relative a compensazioni che presentano profili di rischio.

Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di
utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l’Agenzia delle
entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica
la sanzione. In caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a:
– 5% dell’importi per importi entro i 5.000 euro e
– 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro

Restrizione all’utilizzo della dichiarazione di intento

Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni
definitive dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il
gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori).
Sulle fatture emesse dovranno essere DOVRANNO essere indicati gli estremi di ricezione da parte delle
Entrate (previo controllo telematico della correttezza della ricevuta rilasciata dalle Entrate).
Inoltre si ricorda che sulla fattura dovrà essere indicato “operazione non imponibile, l’articolo di legge di
riferimento, e sulla fattura elettronica il codice natura N2.

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA

A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con
la piattaforma pagoPA

Modifiche reati penali tributari

Sono state apportate molteplici modifiche e inasprimenti alle sanzioni penali per illeciti tributari che per ragioni
di spazio non riporto ma sono a disposizione previo appuntamento presso il mio studio, per una consulenza
personalizzata

RIMANENZE MAGAZZINO E inventario delle merci in rimanenza alla data del 31.12.2019, con indicazione del
criterio utilizzato.
OPERE IN CORSO ESECUZIONE ( o STATO AVANZAMENTO LAVORI -SAL) è necessario predisporre un
prospetto indicante :
-estremi del contratto e generalità e residenza del committente, scadenze per la realizzazione dell’opera,
-elementi considerati a fine esercizio per la valutazione della commessa, registrazione nei conti dell’impresa

Infine, è necessario, per chi non l’avesse già fatto, ritirare la FIRMA DIGITALE recandosi
personalmente presso una sede della Camera di Commercio.

 

 

 

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