13 Gen 2020

Circolare n. 3/2020 – Nuova disciplina ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti

Circolare n. 3 del 13.01.2020 Nuova disciplina ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti

A far data dal 1° gennaio 2020, le imprese residenti, che affidano il compimento di un’opera o più
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 a un’impresa,
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo ( o ad esso riconducibili in qualunque
forma), sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici,
obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute
trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori
direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza
possibilità di compensazione.

Al fine di consentire il riscontro , entro 5 giorni successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice
o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche
all’impresa appaltatrice, la seguente documentazione

  • le deleghe che attestano l’avvenuto versamento delle ritenute
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese
    precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio
    affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con
    separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Viene introdotto inoltre, l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati
dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste degli obblighi di
trasmissione sopra individuati, ovvero nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

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