ROTTAMAZIONE CARTELLE 17/11/2016
Il termine per presentare la dichiarazione all’agente della riscossione è stata spostata al 31 marzo 2017. Entro la stessa data il contribuente potrà integrare la dichiarazione già presentata.
Per chi pagherà a rate, fino a 5 rate ha la possibilità di chiudere i conti. I pagamenti dovranno essere effettuati per il 70% delle somme nel 2017 e per il restante 30% nel 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato in massimo tre rate nel 2017 e due nel 2018. Gli interessi sono dovuti nella misura del 4,5% a partire dal 1 agosto 2017.
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Per agevolare la definizione, l’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili, presso i propri sportelli o sull’area riservata del proprio sito internet istituzionale.
Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di 8, ovvero notificato l’avviso di addebito .
La definizione agevolata agli accertamenti esecutivi vale anche per agli avvisi di addebito in materia Inps,
ROTTAMAZIONE
1) E’ concesssa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
2) La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
2) E’ concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
3) In caso di condono rateizzato, l’ultima rata non dovrà essere pagata entro marzo del 2018 ma entro settembre 2018.
4) Il numero delle rate della rateizzazione condono, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.
La rottamazione cartelle esattoriali, è la possibilità concessa dallo Stato, ai contribuenti, di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia e non, notificati dal 2000 al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i consueti 60 giorni.
Attraverso questa definizione agevolata, detto anche condono Equitalia, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more, fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.
In base alla nuova normativa, pertanto, con il condono Equitalia si pagano:
- Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
- Spese per le procedure esecutive;
- Spese di notifica della cartella.
- Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.
Rottamazione cartelle non si pagano:
- Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate
- Interessi di mora;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Si riferisce a :
- Tutti i contribuenti;
- Tutte le vecchie cartelle di pagamento Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2016;
- Riguarda i tributi emessi dell’Agenzia delle entrate, contributi Inps e Inail, Enti locali, etc;
- Multe stradali per le violazioni del Codice Stradale ma solo per la parte interessi e maggiorazioni;
- IVA al consumo.
Non possono essere condonate le cartelle di pagamento per:
- Iva sull’importazione;
- Multe derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
- Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.
I beneficiari della nuova Sanatoria Equitalia, sono:
1) Tutti i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento tra il 2000 ed il 2016, per cui:
- Persone fisiche, per cui famiglie;
- Società;
- Imprese;
- Professionisti.
2) Tutti i contribuenti che hanno chiesto una rateizzazione di una cartella, purché in regola con i versamenti delle rate con scadenza 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questi casi, l’Agente, provvede a ricalcolare l’importo della nuova cartella condonata, tenendo conto di quanto già versato come capitale e interessi legali, aggio e spese di rateazione e notifica della cartella.
Per chi ha già versato delle somme a Equitalia, invece, nessuna possibilità di richiedere il rimborso di sanzioni, interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive, dovute sui contributi e premi previdenziali.
In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso.
Nessuna possibilità di riduzione dei ruoli, invece, se l’ultima rata scade entro la fine dell’anno 2016.
Tra le condizioni richieste per il condono Equitalia c’è, anche quella di dover rinunciare a eventuali contenziosi in corso, mediante la rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata Equitalia.
Il modulo, può essere inviato a partire dal 7 novembre fino a marzo 2017.
Sul modulo domanda adesione rottamazione dei ruoli Equitalia, il contribuente deve indicare la modalità con cui pagare la nuova cartella scontata: se in un’unica soluzione o a rate.
Una volta presentata la domanda, Equitalia, provvede a comunicare a chi ha aderito alla rottamazione, l’importo totale dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna.
Per chi paga il condono rateizzato, va detto che sulle rate sono calcolati gli interessi, inoltre dovranno essere pagate in massimo 5 rate, di cui il 70% di quanto dovuto saldato entro il 31 dicembre 2017 ed il restante 30% entro settembre 2018.
Per chi richiede l’adesione ma poi non paga o le paga in ritardo o in modo insufficiente le rate dovute, il fisco sarà inflessibile facendo decadere immediatamente la rottamazione con la conseguente ripresa del calcolo delle sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
Le modalità con cui pagare la cartella condonata sono:
- Con bollettini precompilati;
- Con domiciliazione bancaria, sul conto della banca;
- Con pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione.
Il Ddl Rottamazione dei ruoli, a differenza del nuovo condono Equitalia, prevede la possibilità per i cittadini, lavoratori autonomi ed imprese, che si trovino in una momentanea o grave difficoltà finanziaria, di poter ottenere un cd. piano di rientro adeguato alla propria ed effettiva capacità economica. Ciò significa poter pagare a rate il proprio debito, secondo la propria disponibilità finanziaria.
Inoltre, la decisione di accettare o meno un piano di rientro, e quindi una rateazione di una cartella di pagamento, non sarà più a cura dell’Ente come avviene oggi, ma sarà di Equitalia che dovrà accettare obbligatoriamente la richiesta di rateizzazione da parte del cittadino o dell’impresa, qualora rientri tra i beneficiari del Ddl.
Il piano di rientro previsto dal Ddl Rottamazione dei ruoli prevede che venga inclusa:
- Rateazione del debito compatibile con la capacità economica del contribuente;
- Stralcio, abbattimento di una parte del debito, una sorta quindi di sanatoria parziale;
- Abbattimento degli interessi e sanzioni.
Come funziona la richiesta di rottamazione dei ruoli?
La domanda di rateizzazione a stralcio Equitalia, in base al nuovo disegno di legge che deve ancora essere varato, prevede che l’agente della riscossione, notifichi via PEC la proposta di piano di rientro entro 1 anno dopo l’entrata in vigore della legge.
La proposta di rateazione, verrà poi successivamente trasmessa all’Agenzia delle entrate e all’Inps, in base ai crediti di competenza.
Dopodiché il cittadino, il lavoratore autonomo o l’impresa, anche a mezzo PEC, dovrà comunicare ad Equitalia, l’accettazione del piano di rientro.
– L’ ADESIONE FINO AL 31 MARZO: Ora potrà essere fatta entro il 31 marzo, e non più entro il 23 gennaio. Si deve usare il modulo messo a punto da Equitalia. La consegna dovra’ essere fatta presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della societa’. Sul modulo di adesione, che ha il codice ‘DA1’ i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi ‘carichi’) per le quali chiedono la definizione agevolata: chi ha più di una cartella potrà decidere di aderire anche a una sola. Vanno poi definite la modalita’ di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di cinque rate, l’ultima a settembre 2018). C’e’ poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare.
– ATTENTI ALLE RATE, O LA ROTTAMAZIONE SALTA: Il fisco sara’ inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la ‘rottamazione” e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
– IL PAGAMENTO, ANCHE CON DOMICILIAZIONE IN BANCA: Il versamento della ‘cartella scontata’ potra’ esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.
– PER CHI HA PAGATO IN PARTE (CON LE RATE): Anche i contribuenti che hanno gia’ in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla ”definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sara’ quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi gia’ pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest’anno fino a tutto dicembre.
– OBBLIGHI INFORMATIVI: La società di riscossione deve comunicare al contribuente l’eventuale esistenza di debiti per i quali non è ancora stata emessa la cartella. Il cittadino può comunque richieste questa informazione agli sportelli di Equitalia o accedendo ad un’apposita area del sito della concessionaria.
– LA RINUNCIA ALLE LITI: Per aderire il contribuente dovra’ espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovra’ rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.
– STOP ALLE GANASCE FISCALI: Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano pero’ le operazioni gia’ scattate.